S T A T U T O
DEFINIZIONI E FINALITA'
ART. 1
Oggi a Rosignano Marittimo (Li) Vicolo del Berti, 23 alla presenza di tutti i soci fondatori si è costituita l’associazione denominata SPAZIONOMADE. La sede legale dell’associazione è in Vicolo del Berti, 23 a Rosignano Marittimo (Li). L’associazione si riserva altresì il diritto di individuare altre sedi distaccate. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria se all’interno del Comune di Rosignano Marittimo. L’associazione è democratica e non ha fini di lucro. La durata è illimitata. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo fondo comune sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 2
Lo scopo principale dell’associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività culturali, ricreative e sportive nonché servizi. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e comunitarie sono potenziali settori di intervento dell’associazione. Gli ambiti in cui l’associazione intende agire sono quelli della ricerca, del sociale, dell’ecologia, della cultura, dell’arte, dell’artigianato, della pedagogia, della ricerca spirituale e olistica. L’associazione prevede di: svolgere attività didattiche e propedeutiche per minori, adulti, anziani; gli scopi associativi potranno essere raggiunti attraverso l’organizzazione di spettacoli, opere teatrali, televisive cinematografiche e radiofoniche, mostre d’arte e artigianato, concerti, eventi culturali e artistici, rassegne, festival, corsi di formazione, laboratori, convegni, pubblicazioni, o comunque formati culturali appartenenti ad ogni espressione artistica; la gestione o l’uso di sale espositive, di spettacolo ed altri luoghi; la collaborazione con altri soggetti mediante la prestazione di servizi tecnici, organizzativi e/o consulenze professionali; la collaborazione alla circuitazione e promozione di iniziative di altri organismi; la gestione o l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione, e quanto altro necessario al raggiungimnto dello scopo sociale. L’associazione potrà promuovere ed organizzare strutture ed iniziative per il reperimento di mezzi finanziari da destinare agli scopi sociali, compreso la gestione, temporanea e non, di attività commerciali. Altro scopo è favorire lo studio, la riflessione, il dibattito su temi connessi ai diritti umani e sociali, all’interculturalità, al benessere dell’individuo, della comunità e del territorio. L’associazione potrà collaborare con enti di formazione, scuole, associazioni locali e nazionali, Enti Pubblici, Comunità Europea e Enti privati; promuovere la collaborazione con enti culturali, ricreativi, musei, centri sociali e gruppi artistici che si propongono analoghe finalità; offrire collaborazione artistica alle associazioni di volontariato, di recupero e di sostegno. L’associazione potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale e all’estero o avvalersi della collaborazione di strutture regionali, nazionali, internazionali, preposte agli scambi culturali tra i popoli. Al fine di perseguire lo scopo sociale l’associazione potrà acquisire beni mobili e immobili da utilizzare per la propria attività ed eventualmente cederli, potrà altresì acquisire mutui passivi e stipulare ogni forma di finanziamento, potrà stipulare contratti di ogni tipo purché non contrastanti con i fini istituzionali dell’associazione. L’associazione può esercitare attività commerciale, gli utili da questa conseguiti saranno utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell.associazione
I SOCI
ART. 3 Il numero di soci è illimitato. Per essere ammessi a socio è necessario richiedere la tessera dell’associazione da chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Lo stato di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.
ART. 4 I soci hanno diritto a: a) frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse; b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione; c) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto al voto i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.
ART. 5 I soci sono tenuti : a) al pagamento della tessera sociale; b) alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell’associazione.
ART. 6 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi : a) decesso; quando si rendano morosi nel pagamento della tessera senza giustificato motivo; b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione; c) dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
ART. 7
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito : a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di
proprietà dell’associazione; b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; c) fondo di riserva.
ART. 8
L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
ART. 9 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.2 e per i nuovo impianti e attrezzature.
L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 10
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite annuncio scritto esposto nei locali dell’associazione almeno 8 giorni prima.
ART. 11 L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo. Essa : approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale; approva il bilancio consuntivo e preventivo; approva gli stanziamenti per le iniziative previste all'articolo 2 del presente statuto; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; elegge la Commissione Elettorale.
ART. 12 L'assemblea straordinaria è convocata : tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
allorché ne faccia richiesta almeno 1/5 dei soci. L'assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
ART. 13 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione dalla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 14
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni è composto da 5 consiglieri eletti fra i soci.
ART. 15
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri.
ART. 16 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente od un terzo dei consiglieri. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività; curare l'esecuzione delle deliberazioni; deliberare gli impegni di spesa; redigere i bilanci; stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.
ART. 18
Il Presidente ha la rappresentanza sociale. In caso di assenza tutte le di lui mansioni spettano al
Vice Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 19
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi controllano l'amministrazione dell’associazione e l'osservanza del presente statuto.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 20
La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia
possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a
distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. In caso di scioglimento
l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio sociale, per uno o più scopi stabiliti dal presente
statuto donando ad altre associazioni.
DISPOSIZIONE FINALE
ART. 21
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, a norma del codice civile e delle leggi vigenti.